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La tassa rifiuti non è soggetta ad IVA


By admin - Posted on 05 novembre 2009

[img_assist|nid=240|title=|desc=|link=none|align=left|width=57|height=60]In relazione alle numerose istanze di rimborso,  che continuano a pervenire al Servizio Tributi, si precisa, che la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani,  per la sua natura strettamente tributaria non è soggetta all’ imposizione IVA.
Pertanto gli importi riscossi, da questo Comune, mediante avvisi di pagamento e cartelle esattoriali,  si riferiscono alla Tassa Rifiuti maggiorata del 15% di Addizionale Comunale e Provinciale,  senza  ulteriore addebito di IVA.
 
Con la presente comunicazione si intendono evase le istanze di rimborso  pervenute o che tuttavia verranno avanzate a questo Ufficio.
 
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tributi al numero: 0381/937233