You are hereComunicazione
Comunicazione
"Ogni Amministrazione è tenuta a rispondere al principio di diffusione ed erogazione al pubblico del patrimonio informativo di cui è portatrice.Per rispondere a tale principio, ai sensi dell'art. 26 delle Legge 7 agosto 1990 n. 241, i siti istituzionali di servizio devono pubblicare, come disposto dall'articolo 54, comma 1, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle singole Amministrazioni, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nel quale si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione delle medesime norme.I siti istituzionali dovranno inoltre rendere disponibili, ai sensi della Legge 7 giugno 200, n. 150, informazioni e comunicazioni finalizzate in generale a promuovere l'immagine dell'Amministrazione." (Allegato A1 Linee Guida per i siti web della PA)
